Art. 5.
(Accertamenti per la individuazione di eventuale aggressività e pericolosità dei cani).

      1. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle autorità competenti a seguito di episodi di comprovata mordacità nei confronti di persone, quando da tali episodi siano scaturite lesioni di rilevante entità, devono frequentare un corso di rieducazione comportamentale per stabilire, tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività. Per tutta la durata del corso è fatto obbligo al proprietario o al detentore di accompagnare l'animale e di essere presente alle lezioni di responsabilizzazione. Il protocollo di rieducazione comportamentale mediante etogrammi e test è stabilito dalla Commissione.
      2. Sono esclusi dalla frequenza del corso di cui al comma 1 i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nonché i cani costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale. Sono esclusi altresì dall'obbligo di frequenza del corso i cani in dotazione alle Forze dell'ordine.
      3. Ai fini di cui al presente articolo i servizi veterinari delle aziende sanitarie

 

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locali istituiscono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo di veterinari comportamentalisti di comprovata esperienza. Tali veterinari devono seguire le indicazioni e i criteri previsti dal Protocollo di cui al comma 1.
      4. Per i cani dichiarati dall'azienda sanitaria locale di comprovata mordacità, è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e di museruola. Tale obbligo decade dopo la frequentazione del corso di cui al comma 1 e la valutazione finale positiva.